STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"Oratorio Giovanni Paolo II"

 

TITOLO I - Natura e finalità dell'Associazione

Art. 1

(Natura)

E' costituita, con sede in Venafro nella Via Acquedotto snc l'associazione di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, denominata Associazione "Oratorio Giovanni Paolo II", di seguito detta Associazione.

Essa opera nell'ambito locale della Parrocchia di S. Simeone e S. Maria di Loreto, con autonomia statutaria organizzativa, contabile e patrimoniale.

Può chiedere l'affiliazione ad un’Associazione Nazionale di promozione sociale, attraverso l'Associazione Territoriale di riferimento; tale scelta comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto dell'Associazione Territoriale di quella Regionale e di quella Nazionale alla quale è affiliata. L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività d’utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Art. 2

(Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte a promuovere l'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l'Oratorio e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare, l'Associazione:

a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;

b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;

c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo;

d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando opportune iniziative di sostegno.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art.  3

(Attività istituzionali)

L'Associazione svolge ogni tipo di attività per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente.

A tal fine, l'Associazione:

a) organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, teatrali, musicali, mass-mediali);

b) favorisce l'educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;

c) cura la formazione culturale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;

d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi turistici, atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;

e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio e di ricerca; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;

f) promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap.

Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato, sportivi, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed attivando le strutture previste dalla stessa.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre:

- svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

- condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, per lo svolgimento di attività teatrali e musicali, per condurre iniziative di animazione, per l'effettuazione di attività di formazione ed aggiornamento;

- svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati;

- svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo se non alle stesse direttamente connesse o affini.

TITOLO II - Patrimonio dell'Associazione

Art. 4

(Entità ed amministrazione del patrimonio)

Il patrimonio potrà essere costituito ed incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, espressamente destinate all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde la stessa col suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima.

Art. 5

(Entrate dell'Associazione)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) le quote annuali di adesione/tesseramento;

b) le rendite del patrimonio;

c)gli utili, i proventi, i redditi, i rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ed    ogni altro introito derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali;

d) i contributi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche;

e) le oblazioni, le donazioni;

f) ogni altro introito che non sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;

g) i proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci, ai tesserati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.

Art. 6

(Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea dell’Oratorio entro i termini previsti dal successivo articolo 10, 1° comma.

Art. 7

(Obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione)

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Art. 8

(Organi)

Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dell’Oratorio;

b) il Consiglio Direttivo dell’Oratorio;

c) il Presidente dell’Oratorio.

Capo I - L'Assemblea dell’Oratorio

Art. 9

(Composizione)

Compongono l'Assemblea con diritto di voto, il Presidente, che la presiede, i Soci, purché siano in regola con il versamento della quota annuale di adesione/tesseramento.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con finalità consultive:

1. i componenti il Consiglio direttivo;

2. il Consigliere spirituale;

Art. 10

(Compiti)

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il mese di ottobre di ciascun anno, per approvare il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ciascun anno, per approvare il bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea:

a) approvare il programma delle attività dell'Associazione;

b) approvare i Regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;

c) eleggere i membri del Consiglio direttivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria:

a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

b) per modificare lo Statuto;

c) quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di carattere straordinario occorrerà la presenza di tre quarti dei soci in prima convocazione e almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà la presenza di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione e almeno il venticinque per cento degli stessi in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio direttivo e mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca presso la sede dell’associazione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Capo II - Il Consiglio direttivo dell’Oratorio

Art. 11

(Composizione e nomina)

Il Consiglio direttivo è composto da membri eletti dall’Assemblea fra i Tesserati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di un secondo quadriennio.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio direttivo stesso.

Art. 12

(Decadenza ed obblighi dei consiglieri)

Non può essere nominato membro del Consiglio direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'Art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio direttivo.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 13

(Compiti)

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Consiglio direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo, ai sensi dei successivi articoli 21 e 22, delibera a maggioranza assoluta  dei suoi componenti, sull'accettazione, sul diniego e sulla revoca della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all’associazione.

Spetta al Consiglio direttivo determinare l'importo delle quote annuali di adesione e tesseramento, di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23.

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea, nonché il Programma delle attività dell'Associazione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

Spetta al Consiglio direttivo predisporre i Regolamenti previsti dal presente statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio direttivo:

1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

2. curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;

3. impartire direttive ai Soci sul tesseramento;

4. nominare, su proposta del Presidente, anche tra i non consiglieri, purché aventi gli stessi requisiti: il Segretario, il Tesoriere e i Coordinatori dei vari settori di attività.

Art. 14

(Convocazione e validità delle sedute)

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire, a mezzo avviso di convocazione consegnato a mano e controfirmato dal consigliere, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di e-mail o sms, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i componenti del Consiglio direttivo dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso il numero di telefono o indirizzo e-mail indicato nel libro verbali del Consiglio direttivo alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Il presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo, dei quali sono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Capo III - Il Presidente dell’Oratorio

Art. 15

(Elezione)

Il Presidente ed il Vice Presidente di Oratorio durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di un secondo quadriennio.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 11, 3° comma, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

 Art. 16

(Compiti)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 17

(Il Consigliere Spirituale dell’Oratorio)

Il Consigliere Spirituale è, di regola, il Parroco o altro Presbitero da lui designato.

Il Consigliere Spirituale partecipa all'elaborazione dei progetti formativi dell'Associazione ed alla realizzazione delle relative iniziative.

Il Consigliere Spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

Art. 18

(Il Segretario ed il Tesoriere)

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio direttivo, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

Il Tesoriere tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio direttivo ovvero del Presidente.

TITOLO IV - I Soci

Art. 19

(I Soci)

I soci con diritto di voto dell'Associazione sono i Tesserati.

Per l'acquisizione della qualità di socio si applicano le disposizioni sull'adesione, e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 21 e 22.

A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione delle modificazione dello Statuto e dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario e delle attività, per l’elezione degli organi direttivi dell’Oratorio.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualifica di socio.

Art. 20

(Affiliazione)

Tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione possono acquisire la qualità di Tesserato, presentando domanda al competente organo dell’Oratorio e versando la quota annuale di tesseramento, determinata dallo stesso Oratorio. La domanda potrà essere respinta solo in presenza di comprovato motivo.

I Tesserati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Oratorio e frequentarne la sede; nel caso di affiliazione dello stesso ad Associazione Nazionale, possono partecipare alle manifestazioni promosse dalla stessa a qualunque livello e possono frequentare la sede dell'Associazione Nazionale, dell'Associazione Regionale e dell'Associazione Territoriale.

I Tesserati in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento hanno il diritto di voto all'Assemblea.

I Tesserati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente  dal Consiglio direttivo dell’Oratorio o dall’Associazione Territoriale cui l’Oratorio stesso fosse affiliato.

Art. 21

(Diniego e revoca dell'adesione)

Il competente organo dell’Oratorio non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende diventare Socio quando:

a) lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto o con quello dell'Associazione cui l'Oratorio dovesse essere affiliato;

b) lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell’Oratorio o dell'Associazione Territoriale, Regionale e Nazionale alla quale l’Oratorio fosse affiliato;

Il competente organo dell’Oratorio revoca l'adesione quando:

a) il Socio non ha versato la quota annuale di affiliazione;

b) il Socio svolge attività in contrasto con le finalità dell’Oratorio e dell’Associazione Territoriale, Regionale e Nazionale cui lo stesso è affiliata.

La revoca dell'adesione comporta la perdita del diritto a partecipare alle attività ed a frequentare la sede dell’Oratorio in ambito locale ed a tutti i livelli dell'Associazione Nazionale cui l’Oratorio fosse affiliato.

Art. 22

(Quota annuale di adesione/tesseramento)

Ciascun Socio dovrà versare ogni anno all’Oratorio la "quota annuale di adesione/tesseramento", il cui importo è determinato dal competente organo dell’Oratorio stesso. La quota annuale di adesione/tesseramento non è trasferibile, né rivalutabile.

L’Oratorio, se affiliato ad un’Associazione Nazionale o Territoriale, ricevute le suddette quote annuali di affiliazione, versa all'Associazione di riferimento la quota stabilita, trattenendo la restante parte per le esigenze di funzionamento dell’Oratorio.

TITOLO V - Scioglimento dell'Associazione

Art. 23

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio direttivo, sono deliberati dall'Assemblea, con le modalità previste dall’articolo 10 del presente statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore.

Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni dell’Oratorio devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale.

In ogni caso, i beni dell’Oratorio non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori e dipendenti dello stesso.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 24

(Modifica dello Statuto)

Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea, con le modalità previste dall’articolo 10 del presente statuto.

Art. 25

(Rinvio a disposizioni vigenti)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

                                                  

Registrato ad Isernia il 05agosto2005

n° 1490/3  

                                                                                                                                 Il presidente

                                                                                                                                Claudio Villano